Grana è solo Padano
Il termine “GRANA” originariamente indicava un formaggio caratterizzato dalla struttura granulare della pasta prodotto nella Valle Padana fin dall’undicesimo secolo.
Il progressivo diffondersi di tale apprezzato formaggio, causò l’affermarsi di alcune varietà di GRANA (Grana Lodigiano, Emiliano, Lombardo, Veneto ecc.). Tuttavia, quando con la legge italiana n° 125 del 10 aprile 1954 vennero istituite le denominazioni di origine dei formaggi, fu richiesto il riconoscimento della denominazione d’origine GRANA PADANO, in quanto il termine “PADANO” venne ritenuto il più idoneo a riunire sotto un’unica indicazione geografica più ampia, le diverse varietà di formaggio GRANA, che allora si producevano in diverse località della Valle Padana.
Conseguentemente, a partire dal 1954, il genus GRANA, è stato assorbito nelle species rappresentate dalle nuove denominazioni d’origine e tipiche “GRANA PADANO” e “PARMIGIANO REGGIANO”, estinguendosi dunque come denominazione a sé stante.
Ciò non ha impedito che, nella pratica, si continuasse impropriamente a utilizzare il termine “GRANA” in modo generico, in violazione di quanto previsto dalla normativa citata. Infatti, l’uso del termine “GRANA” disgiuntamente dall’aggettivo “PADANO” risultava vietato dal disposto degli artt. 9 e 10 della citata legge 125/54, come confermato in diverse occasioni sia dalla giurisprudenza di merito (una sentenza in senso contrario della Cassazione penale del 1989 è rimasta isolata), sia dal Ministero per le Politiche Agricole (in particolare nella nota 15.10.93 Prot. 61394 a proposito di formaggio denominato “GRANA SVIZZERO”, ma anche con altre prese di posizione nel senso dell’impossibilità di utilizzare il termine “GRANA” per indicare sottoprodotti del Parmigiano Reggiano).
La tutela del termine “GRANA” era inoltre stata estesa, mediante accordi bilaterali, a Germania, Austria, Francia e Spagna.
In ogni caso, tale tutela è stata espressamente richiesta all’atto della presentazione in sede comunitaria della domanda per ottenere la Denominazione di Origine Protetta per il formaggio Grana Padano, occasione nella quale la protezione è stata espressamente richiesta per entrambi i termini che compongono detta denominazione.
Ed infatti, nel Regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione, che ha sancito il riconoscimento della DOP GRANA PADANO, diversamente da quanto avviene per altre denominazioni composte, con riferimento al GRANA PADANO non è riportata alcuna dicitura tesa a circoscrivere all’intera denominazione composta la protezione accordata.
Conseguentemente, anche la denominazione “GRANA” gode a pieno titolo della tutela accordata dal primo comma dell’art. 13 del Regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, ed in particolare dal punto b), (ora sostituito dal Regolamento 1151/2012), secondo il quale le denominazioni registrate sono tutelate contro «qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, anche se l’origine vera del prodotto è indicata o se la denominazione protetta è una traduzione o è accompagnata da espressioni quali “genere”, “tipo”, “metodo”, “alla maniera”, “imitazione” o simili».
In sostanza, il termine “GRANA” costituisce parte integrante e caratterizzante della Denominazione di Origine Protetta “GRANA PADANO” e, pertanto, esso non può in nessun caso essere utilizzato disgiuntamente dall’aggettivazione “PADANO” e con riferimento a formaggio diverso da quello che può legittimamente fregiarsi della denominazione completa (ovvero quello avente le caratteristiche previste dal D.P.R. 30.10.1955 n. 1269, successivamente trasfuse nel Disciplinare recepito in sede comunitaria mediante il riconoscimento della D.O.P. “GRANA PADANO”).
Ed infatti, a partire dal riconoscimento della DOP, una pluralità di organismi ed autorità, di estrazione diversa, si sono via via conformate a tale principio, abbandonando o reprimendo, a seconda dei casi, l’illecito ed illegittimo utilizzo del termine “GRANA” in termini generici e disgiuntamente dall’aggettivo “PADANO”.
L’importante principio è stato ribadito anche in una importante sentenza del tribunale di primo grado della Corte di Giustizia UE (sentenza 12 settembre 2007 nella causa T-291/03), nella quale l’autorevole organo giurisdizionale ha avuto modo di ribadire che il termine “GRANA” è parte integrante e caratterizzante della Denominazione di Origine Protetta GRANA PADANO, ed è pertanto utilizzabile unicamente in abbinamento con il termine “PADANO” e con riferimento a formaggio che abbia titolo di fregiarsi della D.O.P..
Il Consorzio Grana Padano sta conseguentemente intervenendo nei confronti di tutti i soggetti che impropriamente ed indebitamente usurpano detta denominazione anche fuori dei confini dell’UE, ed in particolare in tutti i Paesi nei quali viene esportato il GRANA PADANO DOP, incaricando legali residenti in detti Paesi affinché procedano nei confronti dell’uso del termine “GRANA”, oggi divenuto improprio se utilizzato disgiuntamente da “PADANO”.