La Corte d’Appello di Venezia conferma: “Grana” non è un termine generico ma parte integrante e tutelata della DOP “Grana Padano”

Rese note le motivazioni della sentenza del 2024 avversa al caseificio Brazzale.
Zaghini: una sentenza che ribadisce ancora una volta l’importanza di proteggere i prodotti DOP e contrastare ogni evocazione indebita.

Desenzano del Garda, 17 ottobre 2025 – Dopo la pronuncia della Corte d’Appello di Torino dello scorso settembre che ha dichiarato illegittimo l’utilizzo dei termini “Gran Riserva Italia” nella presentazione di un formaggio a pasta dura da parte di un caseificio piemontese, a ribadire l’uso corretto dell’etichettatura dei prodotti alimentari è intervenuta la Corte d’Appello di Venezia.

La sentenza – resa nota solo in questi giorni – ha respinto l’appello proposto dal caseificio Brazzale e ha confermato la decisione del Tribunale di Venezia che aveva riconosciuto l’illiceità dell’uso del termine “Grana” in relazione al formaggio “Gran Moravia”.

La Corte ha ribadito, con motivazioni ampie e articolate, che “Grana” non è un termine generico, ma una parte integrante e caratterizzante della Denominazione di Origine Protetta “Grana Padano”, e come tale può essere utilizzato esclusivamente per prodotti conformi al disciplinare DOP.

Richiamando la normativa nazionale del 1955 e la giurisprudenza europea, la Corte ha chiarito che, da quando il legislatore ha riconosciuto la denominazione “Grana Padano”, ogni utilizzo commerciale del termine “grana” riferito a formaggi non conformi costituisce evocazione indebita e concorrenza sleale.

 

Foto Renato Zaghini

 

Renato Zaghini, Presidente
Consorzio Tutela Grana Padano

Il Consorzio per la Tutela del Formaggio Grana Padano accoglie con soddisfazione queste motivazioni della pronuncia della Corte di Venezia che rafforzano ulteriormente la tutela delle Denominazioni di Origine Protetta e il valore del lavoro dei produttori italiani che rispettano rigorosi standard di qualità e tracciabilità.

«Questa sentenza non riguarda solo il nostro Consorzio – dichiara Renato Zaghini, Presidente del Consorzio Grana Padano – ma tutti i prodotti DOP italiani. Difendere le denominazioni di origine significa proteggere in primo luogo il consumatore, poi la filiera agricola e il patrimonio culturale del nostro Paese da chi tenta di trarre vantaggio dalla reputazione conquistata con secoli di tradizione».

La decisione della Corte d’Appello conferma dunque l’illegittimità dell’accostamento del formaggio “Gran Moravia” al “Grana Padano” DOP, ribadendo la natura evocativa e ingannevole di tale uso del termine “Grana”.

Il Consorzio proseguirà nella sua azione di tutela e vigilanza per garantire che nessuna evocazione o imitazione indebita possa compromettere la distintività e l’autenticità del Grana Padano DOP, uno dei simboli più rappresentativi della qualità agroalimentare italiana nel mondo.